mercoledì 14 dicembre 2011

Miracolo: i Leghisti difendono la Costituzione

In difesa della Costituzione! la Lega presenta le pregiudiziali di costituzionalità sul decreto Monti. Il testo è un inno in difesa della Carta costituzionale italiana e di purismo giuridico.
In particolare, i 'costituzionalisti' Reguzzoni, Bossi, Maroni, Lussana e altri, non ravvisano nella misura i requisiti di necessità e urgenza.
Non accettano la retroattività della legge sui fondi già 'scudati'...Infine, ravvisano la violazione degli artt. 1, 2, 3, 36, 72, 80, 114 e 138 della Costituzione. Insomma, un capolavoro.
Poi ti chiedi perché i consiglieri parlamentari sono pagati così tanto...


CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2011
XVI LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 4829
Questioni pregiudiziali Questioni pregiudiziali in formato PDF (kb 111)
A.C. 4829
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
N. 1.

Seduta del 14 dicembre 2011

La Camera,
premesso che:
il Governo interviene con il presente decreto ad adottare una pluralità di disposizioni eterogenee, attraverso un vero e proprio decreto omnibus che spazia dalla materia previdenziale a quella creditizia, dalla disciplina dell'ordinamento delle province alla soppressione di organismi pubblici, dalle dismissioni di immobili pubblici alla disciplina del commercio e a quella relativa alle infrastrutture;
l'eterogeneità di contenuto del presente decreto contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge n.400 del 1988 di diretta attuazione costituzionale e dell'articolo 77 della Costituzione, così come risulta dalle sentenze della Corte costituzionale n.171 del 2007 e n.128 del 2008;
in base al citato articolo 15, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo; nel decreto in esame sono contenute invece molte disposizioni che recano riforme di carattere ordinamentale, che produrranno i loro effetti nei prossimi mesi ed anni;
anche sul piano della ricorrenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, si rileva che molte disposizioni del presente decreto non dispiegheranno effetti finanziari, in termini di contenimento di spesa, neppure nel prossimo esercizio finanziario, come si rileva ad esempio nella relazione tecnica, in merito alle disposizioni dei commi da 14 a 22 dell'articolo 23, sulla riforma dell'ordinamento delle province;
le disposizioni da ultimo citate, con un intreccio di fonti normative che non tiene in alcun conto la gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento, realizzano una sostanziale soppressione dell'ente provincia, che, come è noto, è previsto come ente costitutivo della Repubblica, al pari dello Stato nell'articolo 114 della Costituzione, che è quindi frontalmente violato dalle disposizioni del presente decreto; risulta altresì violato l'articolo 138 della Costituzione che delinea il procedimento aggravato che occorre seguire per procedere alla modifica della Costituzione;
il comma 20 dell'articolo 23 del decreto in esame affida alla legge di definire il termine decorso il quale decadono organi elettivi delle province: si affida in pratica ad una fonte di rango primario di disporre in ordine alla decadenza di organi elettivi, espressione della sovranità popolare che, esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione secondo le previsioni dell'articolo 1 della medesima, mediante l'elezione dei rappresentanti nell'ente provinciale, viene palesemente non tenuta in considerazione alcuna;
le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto in esame, relative al prelievo sui valori «scudati», determinano un prelievo fiscale di carattere retroattivo che, oltre a scontrarsi con le disposizioni sulla irretroattività della legge tributaria contenute nel codice del contribuente, contrasta altresì con il principio generale, utilizzato dalla stessa giurisprudenza costituzionale come parametro di costituzionalità, della irretroattività delle leggi, sancito nel nostro ordinamento dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
l'articolo 7, comma 1, reca l'autorizzazione al Presidente della Repubblica alla ratifica di un Trattato, in spregio a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n.400 del 1988 che dispone che il Governo non possa provvedere mediante decreto-legge nelle materie indicate nell'articolo 72 della Costituzione, tra le quali sono compresi i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; si determina per questa via una violazione di una norma interposta che si traduce nella violazione indiretta degli articoli 72 e 80 della Costituzione;
l'articolo 24 del presente decreto modifica le disposizioni in tema di trattamenti pensionistici, eliminando di fatto le pensioni di anzianità, ed, in particolare, incidendo sul requisito dei quarant'anni di contribuzione che sinora aveva costituito una sorta di garanzia insuperabile dell'accesso a tale tipologia di prestazione previdenziale a prescindere dall'età anagrafica; tali disposizioni incidono su legittime aspettative dei lavoratori che configurano quei diritti acquisiti che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.409 del 1995, n.416 del 1999, n.446 del 2002) ha riconosciuto come costituzionalmente garantiti, determinando delle sperequazioni, soprattutto per quanti sono prossimi alle soglie di accesso alla pensione secondo la normativa previgente, che subiscono un trattamento palesemente irragionevole;
la citata giurisprudenza (cfr. in particolare la sentenza n.409 del 1995 della Corte costituzionale) ha più volte sancito il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza della pensione, da garantirsi non solo con riferimento al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta, in modo da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa (sentenza n.226 del 1993); rispetto a tali enunciazioni si pone in evidente contrasto il comma 25 dell'articolo 24 del decreto, che esclude la rivalutazione di trattamenti pensionistici di importo eccedente il doppio del trattamento minimo INPS, che, come è noto, si pone al di sotto di 1.000 euro mensili;
considerata, in definitiva, la palese, ancorché latente, violazione degli articoli 1, 2, 3, 36, 72, 80, 114 e 138 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.4829.
n.1. Reguzzoni, Bossi, Lussana, Luciano Dussin, Fogliato, Montagnoli, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Desiderati, Di Vizia, Dozzo, Guido Dussin, Fava, Fedriga, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Maggioni, Maroni, Martini, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi.


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